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Statuto dell'A.CO.M.


Art. 1 - Istituzione - Denominazione

È costituita fra i gruppi corali operanti nella Regione Molise una Associazione che si denomina ASSOCIAZIONE "CORI DEL MOLISE".L'associazione non è fornita di personalità giuridica, non svolge attività professionistica.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Montagnano (CB) con recapito presso il domicilio del Presidente pro tempore in carica.

Art. 3 - Caratteristica

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione si propone:
a) di valorizzare, incentivare, qualificare il canto corale nelle sue più svariate accezioni in tutti i settori, anche sotto il profilo didattico;
b) di sviluppare un particolare studio della musica corale, specie molisana, favorendo, tra i gruppi associali, la ricerca, la divulgazione, lo scambio di esperienze;
c) di ottenere e mantenere la collocazione dell'attività dei cori nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento e al diretto intervento della Regione e degli Enti locali;
d) di essere veicolo della cultura corale in particolare e musicale in genere, dai centri più qualificati verso la periferia e comunque di promuovere e favorire le iniziative atte a a rendere accessibile tale cultura, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, con le istituzioni scolastiche e con gli operatori musicali;
e) di indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, seminari di studio, convegni e altre manifestazioni a ogni livello;
f) di coordinare e indirizzare l'attività dei cori associati, nel rispetto, tuttavia, dell'autonomia e delle caratteristiche di ognuno di essi.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e comunque finché vi rstino associati almeno due cori.

Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
la Giunta Esecutiva;
la Commissione Tecnico-Artistica;
il Collegio dei Sindaci Revisori;
il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti i gruppi corali associati, ciascuno rappresentato da due membri delegati. È ammessa una delega a rappresentanti di altro gruppo corale in caso di comprovata impossibilità a partecipare all'Assemblea del gruppo corale delegante. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno o, per eventualità straordinarie, su iniziativa della Giunta Esecutiva o di un terzo degli Associati.Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e di quello dei Probiviri;
b) l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
c) la ratifica delle decisioni dei Probiviri che determini l'espulsione di un gruppo associato.Presiede l'assemblea il delegato più anziano d'età.Le sedute assembleari sono valide con la presenza di metà più uno degli associati in prima convocazione e di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei votanti.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo che è l'organo deliberativo, si compone di sette membri eletti dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. Sono eleggibili: cantori attivi, direttori di coro, dirigenti di gruppo.Il Consiglio Direttivo:
a) elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva (con due votazioni distinte);
b) ratifica la nomina della Commissione Tecnico-Artistica e le delibere della Giunta Esecutiva;
c) approva il bilancio annuale;
d) delibera circa il patrimonio;
e) stabilisce annualmente l'importo delle quote associative e della quota di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno; è presieduto dal Presidente; è valido con un minimo di cinque consiglieri, delibera con maggioranza di due terzi.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e convoca le stesse. Può adottare provvedimenti necessari e urgenti, salvo sottoporli alla approvazione della Giunta Esecutiva alla prima riunione successiva a tali provvedimenti. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e, per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo della carica.

Art. 10 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo. Si compone di quattro membri e del Presidente. Esegue i deliberati consiliari, compila il bilancio, adotta direttamente le decisioni di ordinaria amministrazione soggette a ratifica del Consiglio Direttivo. Delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dura in carica tre anni.

Art. 11 - Verbale di seduta

Delle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva è redatto un processo verbale di cui deve darsi lettura ed approvazione in apertura della successiva seduta.

Art. 12 - La Commissione Tecnico-Artistica

La Commissione Tecnico-Artistica è l'organo consultivo su questioni tecnico-musicali. Essa formula proposte di carattere programmatico. È eletta dalla conferenza dei Maestri Direttori dei Cori, convocata dal Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dalla propria elezione. La Commissione Tecnico-Artistica è formata da cinque membri eletti sia tra i Maestri Direttori sia tra consulenti esterni di comprovata competenza artistica. Uno dei componenti della Commissione viene eletto Presidente dagli altri. La durata in carica dei commissari è di tre anni. I pareri della Commissione Tecnico-Artistica sono espressi in foglio scritto da conservarsi agli atti. Il Presidente della Commissione Tecnico-Artistica partecipa di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva con funzioni puramente consultive e senza diritto di voto.

Art. 13 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri e dura in carica tre anni. Esso viene eletto dall'Assemblea. Controlla il bilancio e la regolarità della gestione sociale.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri e dura in carica tre anni. Giudica sul rispetto dello Statuto e, nel caso, propone le esclusioni. Possono sottoporre questioni al Consiglio dei Probiviri, con lettera scritta e sottoscritta, sia gli organi sociali, sia i gruppi associati, sia i singoli coristi.

Art. 15 - Gli associati

Sono ammessi come associati i gruppi corali operanti nella Regione Molise. La richiesta di associazione, formulata per iscritto, comporta l'accettazione del presente Statuto; essa dovrà essere sottoscritta dal Presidente e da almeno due membri del direttivo del gruppo richiedente e corredata dal curriculum del coro, dall'indicazione del numero dei coristi, da copia dello Statuto, ovvero dal verbale di costituzione del gruppo e dalla ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e della quota sociale.

Art. 16 - Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione si compone:a) delle quote di iscrizione e delle quote associative versate annualmente dai singoli cori associati;b) dei contributi eventualmente erogati da Enti pubblici o soggetti privati a qualsiasi titolo;c) di ogni conferimento che comunque venga ad accrescere il patrimonio stesso.

Art. 17 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge sulle Associazioni.

Scarica lo statuto e il regolamento elettorale in PDF

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